LA STRUTTURA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI:
ARTT 1 – 12
PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I RAPPORTI CIVILI: ARTT 13 – 28
TITOLO II: RAPPORTI ETICO SOCIALI: ARTT 29 – 34
TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI; ARTT 35 – 47
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI: ARTT 48 – 54
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO PRIMO – IL PARLAMENTO
SEZIONE PRIMA: LE CAMERE: ARTT 55 – 69
SEZIONE SECONDA: LA FORMAZIONE DELLE LEGGI: ARTT. 70 – 82
TITOLO SECONDO – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ARTT 83 – 91
TITOLO TERZO – IL GOVERNO
SEZIONE PRIMA: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ARTT 92 – 96
SEZIONE SECONDA: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ARTT 97 – 98
SEZIONE TERZA: GLI ORGANI AUSILIARI ARTT 99 – 100
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE PRIMA: ORDINAMENTO GIURIDIZIONALE ARTT 101 – 110
SEZIONE SECONDA: NORME SULLA GIURSIDIZIONE ARTT 111 – 113
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE I COMUNI
ARTT 114 – 133
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I : LA CORTE COSTITUZIONALE ARTT 134 – 137
SEZIONE II: REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI ARTT 138 – 139
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
ARTT I – XVIII
LE LEGGI CHE DAL 2000 AD OGGI HANNO MODIFICATO LA NOSTRA COSTITUZIONE
L.C. = LEGGE COSTITUZIONALE
1. L.C. 18 10 2001 N° 3: MODIFICA TITOLO V (LE REGIONI – LE PROVINCE – I COMUNI) DETTA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE, ALL’ 3 RIFORMA L’ART 117 COST (VENGONO RIDISEGNATE LE COMPETENZE STATO E REGIONI IN MATERIA SANITARIA)
2. L.C 30-05-2003 N°1 : MODIFICA INTEGRATIVA DELL’ ART.51 AGGIUNGENDO L’ULTIMO CAPOVERSO: chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro
3. L.C. 2 – 10 – 2007, N° 1 MODIFICA ART 27: ABROGATA LA PENA DI MORTE
4. L.C. 20 – 04 – 2012 N ° 1 : INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA COSTITUZIONALE (ARTT. 81 – 97 – 117 – 119)
COME SI MODIFICA LA COSTITUZIONE
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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È quindi L’ART 138, della nostra COSTITUZIONE, che detta il procedimento ( ITER) di modifica del testo della Legge Fondamentale o di abrogazione delle norme (LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE) oppure di integrare il suo contenuto (LEGGE COSTITUZIONALE)
L’INIZIATIVA VIENE ADOTTATA DA: – PARLAMENTO – GOVERNO – REGIONI – POPOLO
DETTO PROCEDIMENTO, DETTO ANCHE ITER, È OVVIAMENTE PIÙ’ COMPLESSO RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE LEGGI ORDINARIE.
ANDIAMO A VEDERE COME FUNZIONA L’ITER DI RIFORMA COSTITUZIONALE
a) i progetti di legge costituzionale devono essere votati non una ma due volte da ciascuna Camera, secondo il metodo dell’alternanza (Camera dei deputati – Senato – Camera dei deputati – Senato, oppure Senato – Camera dei deputati – Senato – Camera dei deputati);
b) tra la prima e la seconda votazione di ciascuna Camera è richiesto un intervallo di tre mesi; le condizioni
Non pensiate che la procedura sia lunga ed articolata in maniera eccessiva, perché detto iter GARANTISCE un’attenta riflessione, visto che si tratta di modificare o integrare la LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO, IL NOSTRO STATO, UNA COSTITUZIONE CHE IL MONDO CI INVIDIA!
c) nella seconda votazione non si possono introdurre emendamenti nel testo; si vogliono con ciò evitare i compromessi dell’ultima ora, e si pretende una valutazione chiara e senza ripensamenti sulla legge nella sua interezza;
d) nella seconda votazione si richiede la maggioranza assoluta dei componenti ciascuna Camera (quindi non dei soli presenti e votanti);
e) se è approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la legge è senz’altro promulgata; se ciò non si verifica, è solo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e da quella data si devono attendere 3 mesi, durante i quali 1/5 dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori oppure 5 Consigli regionali, possono richiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare (referendum costituzionale); se tale richiesta non avviene, trascorsi i 3 mesi la legge è promulgata;
f) l’eventuale referendum si deve tenere con le modalità previste dalla legge 352/1970. La legge è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi (esclusi cioè i voti nulli e le schede bianche). La legge comprende 53 articoli oltre le tabelle , inserisco il link per andarla a leggere, per chi ha voglia di farlo ( selezionate il link e vi invia al sito della gazzetta ufficiale; semplice vero?
( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1970/06/15/147/sg/pdf )
buona lettura e …. FORZA ITALIA CE LA FAREMO E TORNEREMO A STARE TUTTI INSIEME !