SIGNORI E SIGNORI ECCOVI LE SANZIONI IN TEMPO DI COVID-19, fin quando il D.L sarà in vigore …

Vi ricordate la differenza tra   D.L.  e   D.L gs.?

Me sa di NO, ecco ve la riporto di nuovo unitamente alla FONTE PRIMARIA: LA COSTITUZIONE

Decreto – legge: è un atto emanato dal Governo in casi di necessità e urgenza (si pensi ad una calamità naturale, ad esempio oggi il covid-19 e ieri il terremoto). Entro 60 giorni, però, il decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento, che è l’unico organo che ha potestà legislativa (si parla di «legge di conversione»). Se ciò non avviene, il decreto- legge decade con effetto retroattivo. In pratica, è come se non fosse mai esistito.

Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge ordinaria. Esso è emanato sempre dal Governo, ma su delega del Parlamento (vi ricordo che solo il Parlamento ha la potestà legislativa …. Eccovi spiegate le polemiche di questi giorni di clima pandemico …)

VI chiederete perché si fa uso del decreto legislativo. Detto strumento si utilizza per disciplinare materie molto tecniche nelle quali il Parlamento non ha la competenza necessaria che dovrebbe avere invece il Governo, il quale tra l’altro è un organo amministrativo. Pertanto, il Parlamento emana una legge DELEGA NELLA QUALE VENGONO STABILITI I CRITERI, I LIMITI (ANCHE DI TEMPO) E L’OGGETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO.

TENETE PRESENTE CHE POI SARA’ IL CAPO DELLO STATO ED EMANARLO (vedi il D. L g.s. relativo alle depenalizzazioni n° 507/1999 che vi allego)

ECCO IL PERCHÉ’ LA FIGURA DEL CAPO DELLO STATO, “SUPER PARTES” DI TUTTI GLI ITALIANI, ASSUME UN RUOLO DETERMINANTE PER LA SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA! ( teniamo chiuso il balcone di P.za Venezia … )

Altrettanto importante è la salvaguardia della separazione dei poteri: è il Parlamento a dettare tutti i criteri per l’emanazione del decreto, con il Governo che agisce nell’ambito della delega specifica.

NORME DELLA COSTITUZIONE, FONTE PRIMARIA CHE SANCISCONO COSA SONO I D.L. ED I D.LGS.:

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 262 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti

Art. 76 Cost.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [cfr. art. 72 c. 4] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

RIASSUMENDO : L’ATTUALE DECRETO LEGGE 19/2020 DI CUI VI ALLEGO ANCHE LE SANZIONI … SE NON VIENE CONVERTITO IN LEGGE COSI’ COME OGGI È STATO SCRITTO …. DECADE TRA 60 gg. e tutto va in fumo come se nulla fosse stato scritto!

VEDREMO ! 

se non avete capito …. ve lo spiegherò … da studio!

SANZIONI NAZIONALI IN TEMPO DI COVID 19

Prontuario violazioni Covid 19. Gruppo Milano.pdf

ART_4 DL_19-2020 SANZIONI VIOLAZIONI SU STRADA

Buona lettura a tutti !

Avv. Rita Brandi 

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